
La previdenza professionale minima
I lavoratori dipendenti che percepiscono un salario AVS annuo superiore a Fr. 20.520.– sono sottoposti alla Legge sulla previdenza professionale (LPP). Sono assicurati a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui compiono 18 anni contro i rischi d’invalidità e decesso, e a partire dall’anno in cui compiono 25 anni per costituire il capitale di vecchiaia.
Prestazioni assicurate (in complemento all'AVS, all'AI e all’assicurazione contro gli infortuni LAINF)
All’età della pensione
La rendita di vecchiaia: determinata applicando l'aliquota di conversione sul capitale di vecchiaia accumulato, inclusi gli interessi.
La rendita per figli di pensionati: equivalente al 20% della rendita di vecchiaia.
In caso di invalidità
La rendita d'invalidità è fissata applicando l'aliquota di conversione sul capitale di vecchiaia proiettato, senza gli interessi. È versata dopo un periodo di attesa contrattuale di 360 o di 720 giorni.
La rendita di figlio d’invalido: equivalente al 20% della rendita d’invalidità. È versata fino all’età di 18 anni, o di 25 se il figlio è ancora in formazione.
In caso di decesso
La rendita per il coniuge (vedovo o vedova): equivalente al 60% della rendita d’invalidità. Può essere versata sotto forma di rendita vitalizia o di capitale unico.
La rendita per orfano: è versata alle stesse condizioni della rendita di figlio d’invalido.



