Prodotti interessati dalla possibilità di trasferimento
Siete titolari di una o più coperture d’assicurazione malattia complementare che figurano nell’elenco sottostante? Dato che questi prodotti d’assicurazione non possono più essere venduti, ai sensi dell'articolo 156 dell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS), potete essere trasferiti, dal 1° gennaio 2020, in un prodotto quanto più possibile equivalente, senza ulteriore esame dello stato di salute. Se decidete di non passare al nuovo prodotto assicurativo proposto dal 1° gennaio 2020 e di mantenere il vostro attuale prodotto d’assicurazione, potrete esercitare il diritto di libero passaggio in qualunque momento dopo tale data.
I nostri consulenti sono a disposizione per maggiori informazioni in merito a questa offerta di trasferimento.
Trovate qui seguito le condizioni d’assicurazione, una tabella delle principali differenze del catalogo di prestazioni e le tariffe della vostra attuale copertura d’assicurazione e del prodotto equivalente proposto.