Assicurazione maternità complementare

Colmare la perdita di guadagno delle future mamme

L’assicurazione maternità federale versa alle mamme che lavorano un’indennità di maternità di 14 settimane. La nostra assicurazione maternità completa le prestazioni legali di base. Se sottoscrivete quest’assicurazione, proteggete le vostre dipendenti dalla perdita di guadagno per maternità e rendete la vostra azienda un datore di lavoro interessante.

Principi

  • L’assicurazione maternità complementare versa indennità giornaliere di maternità in complemento all’assicurazione maternità federale.
  • Migliora le prestazioni legali del congedo maternità a tre livelli:
    • copertura del salario che eccede il salario massimo assicurabile fino a Fr. 250'000.- (anziché Fr. 88'200.–)
    • aumento della parte del reddito assicurato fino al 100% del salario (anziché l’80%)
    • durata del congedo maternità: prolungamento di 2, 4 o 6 settimane supplementari (oltre alle 14 settimane previste per legge)
  • L’assicurazione maternità può essere sottoscritta nell’ambito dell’assicurazione d’indennità giornaliera secondo la LCA. Proteggete i vostri dipendenti dalla perdita di reddito in caso di malattia e di nascita.
  • Sicurezza: proteggete le dipendenti dalle lacune di reddito in caso di maternità e consentite loro di rimanere più a lungo col bebè.
  • Responsabilità: assumete la vostra responsabilità sociale nei confronti delle dipendenti.
  • Attrattiva: offrite loro un considerevole vantaggio sociale, fidelizzate le dipendenti alla vostra azienda e migliorate la vostra immagine sul mercato del lavoro.

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  • Il programma di domanda di offerte per le aziende vi permette di trasmetterci, senza impegno, tutte le informazioni che, una volta esaminate, ci consentiranno di farvi pervenire un’offerta personalizzata.

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    Tariffa nazionale su rete fissa svizzera / Tariffa secondo operatore di telefonia mobile

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Domande più frequenti

Gli assicurati non sposati hanno la possibilità di autorizzare il/la proprio/a convivente, ugualmente  non sposato/a, a beneficiare delle medesime prestazioni per i coniugi superstiti che un una persona sposata riceverebbe  al decesso del proprio coniuge.

A condizione che:

  • i due conviventi formino una comunità di vita assimilabile al matrimonio e abbiano vissuto in unione domestica ininterrottamente per i cinque anni precedenti immediatamente il decesso dell’assicurato, o formino un’unione domestica e abbiano almeno un figlio in comune a carico
  • i due conviventi non siano né sposati, né imparentati (ai sensi dell’articolo 95 del Codice Civile)
  • i due conviventi non siano registrati ai sensi della Legge sull’unione domestica registrata
  • Il convivente superstite non riceva una rendita per il coniuge superstite o una rendita per il convivente superstite da un precedente matrimonio o da una precedente unione domestica
  • il modulo Dichiarazione di rendita per il convivente debitamente compilato deve essere  inviato all’istituto di previdenza del superstite dell’assicurato.

Deve comunicare la data del matrimonio (civile) o divorzio (esecutivo) e l’eventuale variazione del nome alla fondazione, affinché questa registri i nuovi dati personali.

In caso di divorzio, la suddivisione dei beni LPP tra i coniugi riguarda i beni acquisiti da ciascun coniuge durante il matrimonio. I beni acquisiti prima del matrimonio non sono suddivisi. La revisione della suddivisione della previdenza professionale (entrata in vigore il 1o gennaio 2017), prevede una divisione se uno dei coniugi percepisce una rendita di invalidità o una rendita di vecchiaia del 2o pilastro. Per quanto riguarda gli importi versati LPP, la fondazione deve effettuare un calcolo per determinare la prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio. A questo scopo, avremo bisogno di conoscere la data di matrimonio (civile) e la data di presentazione della domanda di divorzio presso il tribunale.

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