Maternità

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Maternità

Sì, ma solo le prestazioni specifiche di maternità, definite nel capitolo 4 dell'Ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre).  Si tratta essenzialmente di esami di controllo. 

Invece, dalla tredicesima settimana di gravidanza e fino all’ottava settimana dopo il parto, le donne non devono più partecipare ai costi delle prestazioni mediche generiche, né ai costi di cura per malattia che non hanno un nesso con la gravidanza. Per essere più precisi, l’assicuratore non può più prelevare alcuna partecipazione legale, in caso di prestazioni per malattia enumerate negli articoli 25 e 25a LAMal e nell’articolo 29 cpv.  2 LAMal (prestazioni di maternità).

Tuttavia, le partecipazioni saranno sempre percepite per:

  • le misure di prevenzione, a meno che il Consiglio federale non abbia espressamente eliminato la partecipazione ai costi;
  • gli infortuni;
  • le interruzioni di gravidanza non punibili;
  • le cure dentarie.

Tale modifica è entrata in vigore il 1° marzo 2014.

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