Obbligo di assicurarsi per la malattia in Svizzera
I frontalieri devono assicurarsi per la malattia in Svizzera, dal primo giorno di lavoro, conformemente agli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE/gli Stati dell’AELS.
La situazione dei frontalieri è particolare dal punto di vista dell’assicurazione malattia in Svizzera. Scoprite i diritti e gli obblighi dei frontalieri in materia.
I frontalieri devono assicurarsi per la malattia in Svizzera, dal primo giorno di lavoro, conformemente agli Accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE/gli Stati dell’AELS.
Se abitate in Germania, in Francia, in Italia e in Austria, avete il diritto di scegliere la vostra assicurazione, vale a dire di assicurarvi in Svizzera o nel paese di residenza. È il cosiddetto diritto d’opzione.
Entro un termine di tre mesi, dovete presentare una domanda d’esenzione dall’obbligo di assicurarsi presso il servizio dell’assicurazione malattia del cantone del posto di lavoro, se non desiderate assicurarvi in Svizzera. Scaduto tale termine, la Svizzera vi assicurerà automaticamente all’assicurazione obbligatoria.
Il diritto d’opzione è definitivo. Una volta che avete scelto tra la LAMal e l‘assicurazione del vostro paese di residenza, non potete più cambiare idea.
Eccezioni:
In questi casi, potete nuovamente esercitare il diritto d’opzione. La procedura è la stessa di quella prevista per un nuovo frontaliere.
I frontalieri provenienti da uno Stato extra UE / AELS e i componenti della loro famiglia senza attività lucrativa sono soggetti all’assicurazione svizzera su loro richiesta. La domanda deve essere presentata entro tre mesi dalla data di inizio di validità del permesso G. Scaduto tale termine, la copertura assicurativa comincia al momento dell’affiliazione.
L'assicurazione finisce al termine dell’attività in Svizzera, alla scadenza o in caso di revoca del permesso G, al decesso dell’assicurato o n caso di rinuncia all’assoggettamento all’assicurazione svizzera.
In qualità di frontaliere assicurato tramite la LAMal, potete farvi curare in Svizzera o nel vostro paese di residenza. In entrambi i casi, per il rimborso delle prestazioni si applica la legislazione vigente nel paese in cui vi fate curare.
Tutti i membri della famiglia devono essere assicurati presso il vostro stesso assicuratore malattia.
Eccezioni: se il vostro coniuge lavora nel vostro paese di residenza, anch’egli/anch’ella sarà obbligatoriamente assicurato/a. Le persone dello stesso nucleo familiare che non percepiscono un reddito, i vostri figli ad esempio, saranno coperte dall’assicurazione del vostro coniuge.
In qualità di lavoratore salariato in Svizzera, il vostro datore di lavoro vi assicura contro gli infortuni; non dovete pertanto aggiungere alcuna assicurazione contro gli infortuni al vostro contratto d’assicurazione malattia.
Attenzione: le persone che non lavorano devono sottoscrivere un’assicurazione contro gli infortuni presso la loro cassa malati. Precisatelo all’atto di sottoscrizione delle assicurazioni.
Rispondiamo volentieri a tutte le vostre domande. Contattateci tramite il modulo: Modulo di richiesta di consulenza per i frontalieri
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