
Decesso
Le risposte alle domande più frequenti relative a decesso, rendita per il coniuge superstite e rendita per orfani.
Decesso
In caso di decesso prima del limite di età, è dovuta una rendita per il coniuge superstite. L’importo della rendita per il coniuge superstite è determinato nel contratto di previdenza professionale ed è indicato nel certificato di previdenza.
Se il coniuge superstite è più giovane di almeno dieci anni rispetto all’assicurato deceduto, la rendita sarà ridotta dell’1% dell’importo per ogni anno eccedente i 10.
In caso di decesso dopo il limite di età, è dovuta una rendita per il coniuge superstite. L’importo della rendita per il coniuge superstite è generalmente pari al 60% della rendita pensionistica.
Se il coniuge superstite è più giovane di almeno dieci anni rispetto all’assicurato deceduto, la rendita sarà ridotta dell’1% dell’importo per ogni anno eccedente i 10.
Se non è dovuta alcuna rendita per il coniuge superstite, l’avere accumulato al giorno del decesso è restituito agli eredi legittimi, nell’ordine che segue:
- ai figli dell’assicurato che hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi dell’articolo 18
- alle persone fisiche che l’assicurato deceduto manteneva materialmente, o alla persona che ha convissuto ininterrottamente con l’assicurato deceduto per almeno 5 anni (immediatamente precedenti il decesso) o che deve far fronte al mantenimento di almeno un figlio in comune
- ai figli dell’assicurato che non hanno diritto al capitale al momento del decesso (secondo la situazione 1)
- ai genitori dell’assicurato
- ai fratelli e alle sorelle dell’assicurato
- agli altri eredi legittimi, escluse le collettività pubbliche
Se ci sono più aventi diritto appartenenti alla medesima categoria, il capitale è suddiviso tra gli stessi in parti uguali.
Ogni figlio a carico sotto i 18 anni (25 anni per i giovani in formazione) ha diritto a una rendita per orfani. L’importo della rendita per orfani è determinato nel contratto di previdenza professionale ed è indicato nel certificato di previdenza. Dopo il limite di età, equivale in genere al 20 % della rendita di vecchiaia.
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